In data 4 settembre è stata pubblicata Circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al
contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare
riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
La circolare riepiloga l’evoluzione normativa dall’avvio della
pandemia e sottolinea come, ad oggi, siano da considerare lavoratori
fragili coloro che hanno patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di
infezione,
un esito più grave o infausto. Il concetto di fragilità può comunque
evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo
epidemiologico sia di tipo clinico.
L’età, dunque, da sola, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità
nelle fasce di età lavorative: non è, infatti, rilevabile alcun
automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del
lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la
“maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va
intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Indicazioni operative in sintesi
- Lavoratori e lavoratrici possono richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria,
in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di
patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche). - Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica
relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la
protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico
competente. - Se il datore di lavoro non è tenuto alla nomina del medico competente per l’effettuazione della
sorveglianza
sanitaria (ad es., in alcuni casi, le scuole), il lavoratore potrà
comunque richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure
di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da
SARS-Co -2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. Ferma
restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il
medico competente, in base alla valutazione del rischio, su richiesta
del lavoratore o della lavoratrice, il datore di lavoro potrà
inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e
istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali: INAIL,
che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi
delle proprie strutture territoriali; le Aziende sanitarie locali; i
dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle
Università.
Giudizio medico-legale e ruolo del datore di lavoro
Sarà compito del datore di lavoro (quindi del Dirigente scolastico) fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2.
Il medico, all’esito della valutazione, esprimerà il giudizio di
idoneità nel quale fornirà, in via prioritaria, indicazioni per
l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del
lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da
SARS-CoV-2; il giudizio di non idoneità temporanea dovrà essere
riservato solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche
alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle
conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.
Espletamento delle visite
La circolare infine chiarisce che è necessario ripristinare le visite
mediche previste dal D.Lgs 81/2008, ma che tali visite è opportuno che
si svolgano in un ambiente idoneo da consentire il distanziamento tra
medico e lavoratore, con sufficiente ricambio d’aria. Il lavoratore deve
inoltre indossare la mascherina.
Inoltre è necessario programmare le visite evitando situazioni di
assembramento e informare adeguatamente il personale sulle misure da
adottare (non presentarsi alla visita con febbre o altri sintomi
respiratori, anche lievi).
Comments are closed.